A.N.F.I. – Associazione Nazionale Familiaristi Italiani
Costituzione

ART. 1
(Denominazione)

Con il presente atto, nel rispetto del codice civile e della legge 383/2000 è costituita l'associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, denominata Associazione Nazionale Familiaristi Italiani, da ora in poi denominata ANFI. Essa è una organizzazione di rappresentanza di tutti gli avvocati, psicologi e mediatori familiari che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti della famiglia e dei minori sul territorio nazionale. L’Associazione è aperta all’adesione di avvocati, psicologi e mediatori familiari iscritti agli appositi albi e/o raggruppamenti riconosciuti, di docenti universitari in materie giuridiche e psicologiche, nonché all’adesione di tirocinanti. ANFI è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, e la sua durata è illimitata.

ART. 2
(Scopi)

ANFI persegue i seguenti scopi:
1. promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati, psicologi e mediatori familiari, nonchè dei tirocinanti, che intendano approfondire gli aspetti giuridici e psicologici delle dinamiche familiari e della età evolutiva, e più in generale la tutela dei diritti, dei minori e delle persone, ad esse collegati;
2. fornire ai cittadini un criterio basato sulla capacità tecnica di mediare e comporre i conflitti;
3. promuovere il dibattito interdisciplinare sulle tematiche della famiglia, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento della legislazione familiare e minorile, alla prescrittibilità della Mediazione Familiare e dei servizi di sostegno psicologico a genitori e minori disagiati;
4. promuovere il confronto e la collaborazione multidisciplinare tra le diverse figure professionali che si occupano della famiglia in generale, dell’infanzia, dell’adolescenza, della terza età, dei diversamente abili e dell’integrazione sociale;
5. proporre modifiche tecniche, scientifiche e legislative in materia di tutela della famiglia e dei minori, in ogni campo;
6. incentivare, tra i giovani avvocati, psicologi e mediatori familiari, il raggiungimento della giusta competenza necessaria per affiancare adulti e minori per la soluzione dei problemi della famiglia, favorendo la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento, nel rispetto delle norme deontologiche di categoria;
7. evidenziare le eventuali difformità di applicazione delle leggi riscontrate nell’amministrazione della giustizia o in altre attività, poste in essere nel campo dei diritti della famiglia e dei minori, da soggetti pubblici e privati;
8. promuovere la cooperazione con persone, enti e associazioni aventi finalità analoghe;
9. apprestare servizi di consulenza a soggetti pubblici e privati;
10. sensibilizzare le Istituzioni e gli enti pubblici e/o privati a promuovere servizi atti a rimuovere ogni forma di disagio o difficoltà nell’ambito familiare;
11. promuovere l’applicazione delle Direttive Europee, e delle Convenzioni internazionali, in materia di Diritto di Famiglia, di Tutela dei Minori, l’applicazione delle normative vigenti sia i po penal he civile nel pie i o ed applicazione dei diri i dei i i e dell
sia in campo penale che civile nel pieno rispetto ed applicazione dei diritti dei minori e della famiglia anche attraverso la promozione, l’aggiornamento e l’ampliamento della riforma delle stesse e della legislazione vigente;
12. tutelare e promuovere i Diritti dei minori quali risultino dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York 20 del Novembre 1989 e più in generale dai trattati internazionali che ne regolano la promozione e l’attuazione;
13. realizzare incontri di informazione, ricerche, conferenze, giornate di studio, seminari, dibattiti, convegni su tematiche inerenti la tutela dei diritti della famiglia e della infanzia, ed in particolare finalizzata alla promozione di una nuova coscienza civile fondata sulla non violenza, sulla mediazione e sulla prevenzione del conflitto tra le persone.
14. tutelare la genitorialità, senza distinzione di genere, dando soluzioni alle problematiche legate alla paternità e maternità, sia biologica che adottiva, con l’obiettivo di eliminare qualsivoglia discriminazione in questo campo;
15. garantire il rispetto del regolamento dell’Associazione, allegato al presente statuto, e delle norme deontologiche;
16. promuovere tutte quelle azioni unitarie che si ritenga utile attuare dentro e fuori le sedi parlamentari ed istituzionali per il raggiungimento degli scopi contemplati dal presente statuto;
17. favorire la massima diffusione, adesione e partecipazione al movimento;

ART. 3
(Strutture)

ANFI ha sede legale in Italia a Roma in Via Trionfale, n.° 5697, CAP 00136. Per il conseguimento dei propri scopi sull’intero territorio nazionale, essa opera attraverso Sezioni Regionali e Sezioni Distrettuali, distribuite su tutti i territori delle Corti d’Appello italiane. Del Consiglio Direttivo Nazionale fanno parte, di diritto, i soli presidenti delle Sezioni Regionali, a prescindere dal numero di soci di ciascuna di esse.

ART. 4
(Entrate e patrimonio)

Le entrate di ANFI sono costituite da:
1. contributo associativo annuo dei soci;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. erogazioni liberali degli soci e dei terzi;
7. ricavi da sponsorizzazioni;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. entrate derivanti da attività di formazione professionale e da pubblicazioni;
10. altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa
annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. Il patrimonio è costituito da:
1. dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
2. dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
4. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.

Le sezioni regionali e le sezioni distrettuali dovranno provvedere al versamento della metà del contributo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, sul conto corrente dell’ANFI, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione da parte dei soci. La gestione del patrimonio è curata da un Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

ART. 5
(Modalità di adesione)

Possono presentare richiesta di adesione ad ANFI tutti gli avvocati, psicologi e mediatori familiari regolarmente iscritti ai relativi albi e/o raggruppamenti riconosciuti, i tirocinanti che possano documentare il proprio apprendistato, che ne condividano e rispettino gli scopi e le norme statutarie. Le domande di adesione, accompagnate dalla preventiva sottoscrizione della Dichiarazione di Intenti Professionali e Culturali della Associazione, devono pervenire per iscritto complete di riferimenti anagrafici al Presidente il quale, dopo aver assunto le necessarie informazioni del caso, le correderà di una nota o parere, e le sottoporrà al Consiglio Direttivo, cui compete deliberarne l’accettazione con voto favorevole di almeno due terzi dei membri, in occasione della prima riunione utile dalla data della presentazione della domanda. Qualora esistano ragioni oppositive, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di respingere le domande senza l’obbligo di comunicazione delle motivazioni se non su formale richiesta dell’assemblea dei soci. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo a riguardo è inappellabile. E’ fatto espresso divieto, ad ogni socio, di assumere iniziative in nome e per conto dell’ANFI. In questo caso, ciascuna delle sezioni regionali e delle sezioni distrettuali ha facoltà di proporre, al Consiglio Direttivo che delibera con maggioranza qualificata, domanda di espulsione per violazione delle norme statutarie.

ART. 6
(Categorie di Soci)

I soci di ANFI si distinguono nelle seguenti categorie:
a) a. Soci Fondatori/Costituenti, che sottoscrivono in data odierna il presente Statuto, tra i quali possono annoverarsi anche associazioni nazionali e/o internazionali operanti nel campo della tutela della famiglia e dei minori;
b) b. Soci Ordinari: avvocati e/o giuristi, psicologi, mediatori familiari, docenti universitari in materie giuridiche, sociali e dell’età evolutiva, tirocinanti abilitati al patrocinio regolarmente iscritti all’ordine o raggruppamento nazionale di appartenenza e negli eventuali registri.
c) c. Soci Sostenitori: studenti e laureati in giurisprudenza, neuropsichiatri, neuropsichiatri infantili, pedagoghi, assistenti sociali, medici, educatori, animatori e operatori di comunità, insegnanti, personale di polizia giudiziaria, personale amministrativo dell’amministrazione giudiziaria e/o penitenziaria;
d) d. Soci Onorari, che vengono proclamati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci fondatori, e che si sono distinti ed impegnati nel campo della tutela e promozione dei diritti della famiglia e dei minori. I soci onorari hanno diritto ad essere informati sulle attività di ANFI, partecipano alla assemblea ordinaria e straordinaria dei soci senza diritto di voto e sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale.

ART. 7
(Doveri dei Soci)

Tutti i soci, a qualsiasi categoria professionale appartengano, hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli organi direttivi dell’ANFI. I soci, in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Comitato direttivo Nazionale. Essi, inoltre, hanno il dovere di:
1. non contrastare l’attività e le iniziative associative, e di comportarsi correttamente nei suoi confronti e verso gli altri soci indistintamente dalla categoria di appartenenza.
2. risarcire economicamente l’Associazione da eventuali danni cagionati da essi o da persone che li accompagnano nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo;
3. non essere socio di altre associazioni che perseguano gli stessi scopi sociali dell’ANFI, a pena di incompatibilità.
4. pagare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno
5. All’accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l’anno in corso dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, durante il mese di febbraio di ogni anno, invia ai soci che ancora non hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale un sollecito a mezzo lettera raccomandata a/r.

ART. 8
(Diritti dei Soci)

Tutti i soci a qualunque categoria appartengano hanno diritto di:
1. frequentare i locali della sede dell’ANFI;
2. partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall’Associazione;
3. partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;
4. presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami.

ART. 9
(Perdita di qualità di Socio)

La qualità di socio dell’ANFI si perde:
1. per dimissioni, che devono essere comunicate entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno;
2. per morosità, e ciò avviene automaticamente se la quota annuale non risulta versata entro il 31 Marzo dell’anno solare in corso;
3. per espulsione in conseguenza di quanto previsto all’articolo 7 del presente statuto.
4. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l’ammissione.
5. per il mancato rispetto del regolamento dell’Associazione;
6. per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sostanziali definitive o condanne penali definitive;

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 10
(Organi dell’associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:
1. L’assemblea Ordinaria dei soci;
2. L’assemblea Straordinaria dei soci;
3. Consiglio Direttivo Nazionale;
4. Presidente;
5. Segretario;
6. Tesoriere.

ART. 11
(Assemblea ordinaria dei Soci)

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Consiglio Direttivo Nazionale, almeno una volta all’anno. Essa viene fissata con avviso da spedire al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata o fax o mail purché sia certa la ricezione. La convocazione delle assemblee dovrà contenere:
1. L’ indicazione del luogo dove sarà tenuta l’assemblea ;
2. L’ indicazione dell’ora della prima e della seconda convocazione ;
3. L’ ordine del giorno dell’assemblea.

Per l’assemblea ordinaria o straordinaria non sono ammesse deleghe. L’assemblea ordinaria è convocata ogni anno per :
1. esame della relazione annuale, culturale e finanziaria;
2. l’ approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
3. l’approvazione delle linee guida e del programma annuale delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
4. l’approvazione dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;

L’Assemblea Ordinaria è convocata ogni tre anni per:
1. L’elezione ed il rinnovo del Consiglio Direttivo;
2. L’elezione ed il rinnovo del Tesoriere;

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 dei Soci, ed in seconda convocazione se è presente almeno 1/3 dei Soci. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 12
(Assemblea straordinaria dei Soci)

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso d’impedimento dal Consiglio Direttivo. La sua convocazione può essere stabilita dal Presidente su richiesta dei due terzi delle associazioni. Essa inoltre delibera su:
1. Gli acquisti di beni immobili;
2. La determinazione dei contributi straordinari a carico dei soci fondatori ed ordinari;
3. Le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
4. Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno metà dei soci. Essa delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.
Il Consigliere, che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio nomina, anche tra i consiglieri, il Segretario e il Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi. I compensi per gli esercizi successivi saranno fissati di anno in anno dal Consiglio Direttivo, qualora l’andamento dei conti lo consenta.
Il Consiglio si riunisce, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo, nonchè all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono insindacabili ed immediatamente esecutive. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere inviata a tutti i membri del consiglio del direttivo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di riunione urgente del Consiglio Direttivo ed ove non esistano i termini utili stabiliti dal presente statuto per la convocazione, la stessa può essere fatta ed inviata a tutti i membri del Consiglio Direttivo o tramite e-mail, fax o telegramma da far pervenire ai membri almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve comprendere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori. Nelle riunioni del consiglio direttivo non sono ammesse deleghe. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere anche allargate, su richiesta di almeno due consiglieri e dietro preventiva approvazione dei due terzi del Consiglio, a soggetti esterni all’ANFI, quali rappresentanti di altre associazioni, altre categorie di professionisti operanti in materia di tutela dei minori, rappresentanti delle amministrazioni locali e/o delle Istituzioni. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l’approvazione dell’Assemblea. Esso procede alla nomina ed alla remissione dei membri di eventuali comitati, uffici e gruppi di lavoro, elabora le linee guida ed il programma annuale delle iniziative ordinarie da sottoporre all’Assemblea dei Soci in base alle richieste pervenute, ad eccezione delle iniziative straordinarie e per le quali il Consiglio Direttivo stesso potrà decidere in merito. Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi delle prestazioni di un commercialista, ogni volta lo ritenga opportuno.

ART. 14
(Presidente )

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio. La sua carica perdura sino a sue dimissioni o impossibilità sopravvenuta a ricoprirlo. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo Nazionale, e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Partecipa in nome e per conto dell’Associazione a dibattiti anche a livello mass mediatico e cura i rapporti con la stampa locale e nazionale. Cura l’aggiornamento del portale dell’Associazione avvalendosi di tecnici informatici esterni.

ART. 15
(Segretario Nazionale)

Il segretario:
1. Cura la tenuta dei verbali, della documentazione del Consiglio Direttivo nazionale e del tesseramento;
2. Dirama le convocazioni;
3. Notifica le delibere degli organi sociali;
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita tutti i poteri all'uopo delegato.

ART. 16
(Tesoriere Nazionale)

Il Tesoriere:
1. Cura l'amministrazione straordinaria;
2. Redige i bilanci consuntivo e preventivo;
3. Provvede alla gestione delle entrate;
4. Provvede, con firma congiunta a quella del Presidente, alle spese straordinarie dell'Associazione.

ART. 17
(Rapporti con le Sezioni)

Ogni Sezione deve far pervenire annualmente, entro il 31 Marzo, al Consiglio Direttivo Nazionale:
1. gli elenchi aggiornati dei soci, al 31 dicembre dell’anno precedente e l’ammontare delle rispettive quote sociali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
2. la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, le linee previsionali dell’attività da svolgere nell’anno in corso, nonché eventuali programmi di formazione.

Il mancato rispetto di tali disposizioni, comporterà un richiamo ufficiale, comunicato a tutte le sezioni. Nel caso in cui il mancato compimento degli adempimenti provochi un danno, di qualsivoglia natura, all’associazione, il Consiglio Direttivo adotterà uno o più dei seguenti provvedimenti:
1. sospensione dei soci responsabili;
2. decadenza dei responsabili dalle cariche ricoperte;
3. esclusione dei soci responsabili dall’ANFI;
4. commissariamento della sezione;
5. scioglimento della sezione.

ART. 18
(Esercizio finanziario)

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nei sessanta giorni successivi alla fine di ogni esercizio, il consiglio direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo, nonché del bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre all’assemblea dei soci entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

ART. 19
(Scioglimento)

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di ¾ degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea. E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dall’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART. 20
(Legislazione vigente)

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal codice civile, il riferimento alla Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 21

Il primo Presidente Nazionale dell’ANFI – Associazione Nazionale Familiaristi Italiani – è già individuato nella persona dell’Avv. Carlo Ioppoli, in carica sino a sue dimissioni o impossibilità sopravvenuta a ricoprire la carica.
Tutte le altre cariche associative nazionali e locali dureranno in carica dalla data della loro futura nomina fino al 31.12.2012.
In ogni caso tutte le altre norme che regolano lo Statuto entrano in vigore alla data di costituzione dell’A.N.F.I.